IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile», ed in particolare gli articoli 15 e 17; 
  Visto il comma 1 dell'art. 110 della direttiva (UE)  2018/1972  del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Codice  europeo
delle comunicazioni elettroniche; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice  delle
comunicazioni elettroniche», e in particolare gli articoli 11 e 13; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,  di  rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi  sismici»,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55  ed   in
particolare l'art. 28 che introduce nel  Codice  delle  comunicazioni
elettroniche le  definizioni  di  Sistema  di  allarme  pubblico,  di
servizio «Cell broadcast», di «messaggio  IT-Alert»  e  di  «servizio
IT-Alert», nonche' l'obbligo per gli operatori nazionali di telefonia
mobile di  mantenere  attivo  il  servizio  IT-Alert,  pena  sanzioni
amministrative e/o la perdita delle frequenze e  della  qualifica  di
operatore nazionale; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
febbraio  2004,  recante  «Indirizzi  operativi   per   la   gestione
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale  per
il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di  protezione  civile»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  59  dell'11  marzo  2004,  e
successive modificazioni; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14
febbraio  2014,  recante  «Disposizioni  per  l'aggiornamento   della
pianificazione di emergenza per il rischio  vulcanico  del  Vesuvio»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
del 2 febbraio 2015, recante  «Indicazioni  alle  componenti  e  alle
strutture operative del Servizio nazionale per l'aggiornamento  delle
pianificazioni di  emergenza  ai  fini  dell'evacuazione  cautelativa
della popolazione della zona rossa dell'area vesuviana»; 
  Vista la nota del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile,
prot. n. 7117 del 10 febbraio 2016, con indicazioni operative recanti
«Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema  di
allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico
e della risposta del sistema di protezione civile»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
giugno  2016,  recante  «Disposizioni   per   l'aggiornamento   della
pianificazione di  emergenza  per  il  rischio  vulcanico  dei  Campi
Flegrei», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193  del  19  agosto
2016; 
  Viste le «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione  di
emergenza per il rischio vulcanico  dei  Campi  Flegrei»,  pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 17
febbraio  2017,  recante  «Istituzione  del  Sistema   d'allertamento
nazionale per i maremoti generati da sisma - SiAM», pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
del 2 ottobre 2018, recante  «Indicazioni  alle  componenti  ed  alle
strutture operative del Servizio nazionale di protezione  civile  per
l'aggiornamento delle pianificazioni  di  protezione  civile  per  il
rischio maremoto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del  15
novembre 2018; 
  Visto lo Standard europeo  ETSI  TS  102  900  V1.3.1  (2019-02)  -
Emergency Communications  (EMTEL);  European  Public  Warning  System
(EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  12
agosto  2019,  recante   «Indirizzi   operativi   per   la   gestione
organizzativa e funzionale del sistema di  allertamento  nazionale  e
regionale e per la pianificazione di protezione  civile  territoriale
nell'ambito  del  rischio  valanghe»,   pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2019; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno 2020, recante «Modalita' e criteri di attivazione  e  gestione
del servizio IT-Alert», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  222
del 7 settembre 2020; 
  Considerata   la   necessita'   di   organizzare   lo   svolgimento
dell'attivita'  di  allertamento  al  fine  di  garantire  un  quadro
coordinato in tutto il territorio nazionale e  l'integrazione  tra  i
sistemi di protezione civile  dei  diversi  territori,  nel  rispetto
dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle Province  autonome
di Trento e di Bolzano; 
  Considerato che il comma 2-bis  dell'art.  17  del  citato  decreto
legislativo n. 1 del 2018 prevede che  l'allertamento  da  parte  del
Servizio nazionale della protezione civile avviene anche  avvalendosi
del sistema di allarme pubblico di cui all'art. 1, comma  1,  lettera
ee-bis) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
  Su proposta del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,
della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella  seduta  dell'8
ottobre 2020; 
 
                                Emana 
                       la seguente direttiva: 
 
1. Premesse. 
  1.1 Finalita'. 
  La presente direttiva, emanata ai sensi del decreto legislativo  n.
1 del 2018, recante «codice  della  protezione  civile»  al  fine  di
garantire un quadro coordinato su tutto  il  territorio  nazionale  e
l'integrazione tra i sistemi di protezione civile ai diversi  livelli
organizzativi, e tra  i  diversi  strumenti  previsti  dalla  vigente
normativa, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina: 
    a) l'omogeneizzazione di terminologie e definizioni; 
    b) le modalita' di organizzazione strutturale  e  funzionale  del
Sistema di  allertamento  del  Servizio  nazionale  della  protezione
civile; 
    c) le modalita' di organizzazione strutturale  e  funzionale  del
Sistema di allarme pubblico denominato «IT-Alert». 
  Il Sistema di allertamento,  statale  e  regionale,  di  protezione
civile, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 1  del  2018,
e' costituito dall'insieme delle procedure e  attivita'  che,  ove  e
quando possibile,  sulla  base  di  previsioni  probabilistiche,  del
monitoraggio di parametri ambientali che possono essere connessi  con
un evento o con suoi possibili effetti, nonche' della sorveglianza di
fenomeni  d'interesse  di  protezione  civile,  anche  attraverso  il
presidio territoriale, ha lo scopo di attivare il Servizio  nazionale
della protezione civile ai diversi livelli territoriali. In seguito a
tale  attivazione  le  autorita'  competenti  pongono  in  essere  le
pertinenti attivita' di previsione e prevenzione degli eventi nonche'
quelle di gestione dell'emergenza, quest'ultima  anche  in  relazione
alla pianificazione di protezione civile. 
  IT-Alert e', invece, il sistema di allarme pubblico - istituito  ai
sensi dell'art.  1,  comma  1,  lettera  ee)-quinquies,  del  decreto
legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259  «Codice  delle  comunicazioni
elettroniche», nell'ambito della piu' ampia definizione di Sistema di
allarme pubblico di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera  ee)-bis  del
medesimo  decreto  -  che  dirama  ai  terminali  presenti   in   una
determinata area geografica  «messaggi  IT-Alert»,  consentendo  alla
popolazione ivi presente di assumere comportamenti di  autoprotezione
in relazione a situazioni di rischio. 
  1.2  Caratteristiche  e  limiti  del  sistema  di  allertamento  di
protezione civile e di IT-Alert. 
  L'allertamento  di  protezione  civile  e  il  sistema  di  allarme
pubblico si realizzano attraverso una complessa  serie  di  attivita'
svolte da parte di una pluralita' di soggetti competenti afferenti  a
piu' istituzioni e loro articolazioni. 
  Le attivita' di allertamento e quelle di allarme pubblico risentono
di limiti correlati all'incertezza  connessa  ai  fenomeni  naturali,
alla conoscenza scientifica imperfetta, alle  capacita'  tecnologiche
disponibili, e a vincoli derivanti dalla disponibilita' delle risorse
umane, strumentali e finanziarie, nonche' dalle circostanze in cui le
attivita' di valutazione e decisionali si concretizzano,  sovente  in
contesti di urgenza ed emergenza che richiedono decisioni immediate. 
  Pertanto,   e'   necessario   assicurare   il    miglior    assetto
organizzativo, strutturale e funzionale, nei contesti e con i  limiti
indicati, tenuto conto che il Sistema  d'allertamento  di  protezione
civile e IT-Alert non sono salvifici in se', ma sono finalizzati,  in
ragione di un determinato probabile evento,  ad  attivare  a  livello
territoriale e individuare una piu' specifica azione di protezione  e
tutela della collettivita' e del singolo, nel piu' generale  contesto
della pianificazione di protezione civile e di una condotta personale
di consapevolezza dei rischi e di  adozione  costante  di  misure  di
prevenzione e salvaguardia. 
  Le  procedure  e  le  attivita'  finalizzate   all'allertamento   e
all'allarme  pubblico  devono  quindi  esplicitare,  quando   e   ove
possibile, i limiti delle attivita' di valutazione e decisionali.  In
particolare, e' opportuno dare conto: 
    a) dei limiti scientifici delle previsioni probabilistiche; 
    b) della latenza, incertezza e/o indisponibilita' dei dati, delle
misure e delle informazioni; 
    c) del possibile malfunzionamento e/o di  disfunzionalita'  degli
apparati e delle reti; 
    d)  del  margine   di   errore   derivante   dall'imprescindibile
discrezionalita' delle attivita' di valutazione e decisionali. 
  A fini di trasparenza, le  procedure  e  le  attivita'  finalizzate
all'allertamento  e  all'allarme  pubblico  contengono   sistemi   di
tracciabilita' non modificabili delle decisioni assunte cosi' che sia
conoscibile il contesto in cui si e' operato, e si  renda  conto  del
ragionamento sviluppato per  assumere  una  scelta.  Ai  sensi  della
normativa  vigente,  deve  essere  prevista  la   conservazione   dei
documenti  informatici,  al  fine   di   garantirne   l'autenticita',
integrita', affidabilita', leggibilita' e reperibilita'. 
  A fini di efficienza ed efficacia,  le  procedure  e  le  attivita'
finalizzate all'allertamento e all'allarme pubblico prevedono sistemi
di ricognizione, valutazione, revisione  e  aggiornamento  periodico,
anche al fine di una migliore formazione degli operatori, nonche' per
una adeguata gestione del rischio dei processi posti  in  essere  nel
contesto dell'allertamento. 
  Il Dipartimento della protezione civile provvede ad acquisire dalle
componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione
civile    informazioni    sulle    procedure    esistenti    relative
all'allertamento, a  monitorare  procedimenti  di  innovazione  delle
procedure, e a predisporre  raccomandazioni  e  linee  guida  per  la
stesura di procedure e attivita' per l'allertamento sulla base  delle
buone pratiche raccolte. 
2. Termini e definizioni. 
  a) Allerta. In base ad un livello di  pericolosita'  o  di  rischio
previsto, o allo stato di un fenomeno o processo naturale, indica uno
stato del sistema di allertamento finalizzato all'attuazione  di  una
fase operativa. E' identificata attraverso un livello di allerta. 
  b)  CAP,  «Common  Alerting  Protocol».  E'  un  formato   standard
internazionale per allerte e allarmi di emergenza e  avvisi  pubblici
di  emergenza,  configurato  secondo  specifiche  e   necessita'   di
comunicazione di allerte e allarmi che  mantiene  l'interoperabilita'
con altri profili CAP. 
  c) CAP-IT. Profilo italiano del CAP, configurato secondo specifiche
e necessita' del Sistema nazionale della protezione civile. 
  d)  Codice  colore.  Esprime  con  i  colori   «verde»,   «giallo»,
«arancione» e «rosso» un corrispondente livello di allerta. 
  e) Evento. Processo o fenomeno di origine naturale o  antropica  in
grado di  arrecare  danni  alla  popolazione,  alle  attivita',  alle
strutture e infrastrutture presenti nel territorio. 
  f) Fase operativa. Lo stato  di  configurazione  e  le  conseguenti
azioni di contrasto che le componenti del  Servizio  nazionale  della
protezione civile interessate da una allerta devono porre  in  essere
in accordo con il proprio piano di protezione civile. 
  g) IT-Alert. Piattaforma tecnologica con cui, in applicazione dello
standard europeo  ETSI  TS  102  900  V1.3.1  (2019-02)  -  Emergency
Communications (EMTEL), European  Public  Warning  System  (EU-ALERT)
using the Cell Broadcast Service, e' realizzato in Italia il  Sistema
di allarme pubblico definito ai sensi dell'art. 1, comma  1,  lettera
ee-bis) del decreto legislativo n. 259 del 2003. 
  h)  Livello  di  allerta.  Espresso  con  un  codice   colore,   e'
finalizzato all'attivazione di una  fase  operativa.  Il  numero  dei
livelli di allerta dipende dalla tipologia di rischio. 
  i) Livello di pericolosita'. Per  ciascuna  tipologia  di  rischio,
esprime una valutazione della pericolosita' o  della  gravita'  dello
scenario d'evento atteso o  in  atto,  sulla  base  di  indicatori  e
parametri qualitativi o quantitativi, singoli o in concorso tra loro. 
  j) Livello di criticita'. Ai sensi della direttiva  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, corrisponde a valori
assunti nel sistema di soglie definito sulla base di indicatori a cui
associare prefigurati scenari di rischio. 
  k)  Livello  di  rischio.  Definito  sulla  base  di  indicatori  e
parametri, qualitativi o quantitativi,  singoli  o  in  concorso  tra
loro, e dei relativi effetti e danni attesi, indica la gravita' dello
scenario atteso o in atto. 
  l)  Misure  di  autoprotezione.  Azioni  poste  in   essere   dalla
popolazione  utili  a  ridurre  l'impatto  dei  rischi  o   il   loro
verificarsi, nonche' ad  attenuare  le  conseguenze  derivanti  dagli
eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  m) Monitoraggio. Attivita' finalizzata  a  osservare,  a  scopo  di
controllo, grandezze fisiche rilevanti per i fenomeni d'interesse  di
protezione civile mediante strumenti e reti strumentali. 
  n) Pericolosita'. Processo, fenomeno o  attivita'  umana  che  puo'
causare la perdita di vite  umane,  lesioni  o  altri  impatti  sulla
salute, danni alle cose  e  alle  proprieta',  disordini  sociali  ed
economici o degrado ambientale. 
  o) Previsione a breve termine. Valutazione basata sui risultati  di
modelli numerici, dati di  monitoraggio  e  informazioni  provenienti
dalla sorveglianza, che consente di prevedere la possibile evoluzione
di un fenomeno con un tempo di anticipo e per  un  periodo  di  tempo
limitato, variabile in base alla rapidita' di evoluzione del fenomeno
stesso. 
  p) Rischio. Potenziale perdita  di  vite  umane,  lesioni,  o  beni
distrutti o danneggiati che  potrebbero  verificarsi  a  un  sistema,
societa' o comunita' in un determinato periodo di tempo,  determinata
in  termini   probabilistici   in   funzione   della   pericolosita',
dell'esposizione, della vulnerabilita' e della capacita' di risposta. 
  q) Scenario d'evento. Evoluzione nello spazio e  nel  tempo  di  un
evento atteso o in atto. Considera la pericolosita' dell'evento. 
  r) Scenario di rischio. Evoluzione nello spazio e nel  tempo  degli
effetti di un evento atteso o in atto. Considera la  distribuzione  e
la tipologia degli elementi esposti, la  loro  vulnerabilita',  e  la
capacita' di risposta del sistema di protezione civile. 
  s) Sorveglianza. Attivita' finalizzata a mantenere sotto  controllo
i fenomeni d'interesse di protezione civile  attraverso  i  dati  del
monitoraggio e altre  informazioni  e  azioni,  incluso  il  presidio
territoriale. 
 
3. Organizzazione del Sistema di allertamento del Servizio  nazionale
  della protezione civile. 
 
  L'art. 2 del  decreto  legislativo  n.  1  del  2018  individua  le
attivita'  di  prevenzione  di  protezione  civile  distinguendo  tra
attivita'  «non  strutturali»  e  attivita'  «strutturali».  Tra   le
attivita' di prevenzione non strutturale e'  compreso  l'allertamento
del Servizio nazionale della protezione civile. 
  Il Sistema di allertamento  nazionale  e'  costituito  dal  livello
regionale e dal livello statale. Opera al ricorrere di identificabili
fenomeni  precursori  di  un  evento  calamitoso  per  il  quale  sia
possibile  svolgere  un'attivita'  di  preannuncio,  sulla  base  dei
risultati di modelli  empirici  o  matematici,  del  monitoraggio  di
fenomeni e parametri e della sorveglianza in corso d'evento. 
  Il Sistema di  allertamento  nazionale,  statale  e  regionale,  si
articola in due fasi: 
    a) una fase di previsione, che ha lo scopo di valutare, quando  e
dove possibile, la situazione attesa, nonche' gli  effetti  che  tale
situazione puo' determinare; 
    b) una fase di monitoraggio e sorveglianza, che ha  lo  scopo  di
osservare e seguire, quando  e  dove  possibile,  l'evoluzione  della
situazione in atto e i potenziali impatti sul territorio. 
  Le fasi  di  previsione  e  di  monitoraggio  e  sorveglianza  sono
definite, per le  diverse  tipologie  di  fenomeno,  secondo  criteri
omogenei sul territorio nazionale e sono preposte all'attivazione del
Servizio  nazionale  della  protezione  civile  ai  diversi   livelli
territoriali, per la preparazione e la prevenzione del rischio e,  se
del caso,  per  la  gestione  dell'emergenza  secondo  la  pertinente
pianificazione di protezione civile. 
  3.1 Fase di previsione. 
  La fase di previsione  consiste  nella  valutazione  probabilistica
della situazione attesa, nonche' dei relativi possibili  effetti.  In
tale fase vengono analizzati i dati osservati  e  vengono  effettuate
valutazioni probabilistiche attraverso sistemi  di  modellistica  che
simulano i fenomeni in esame. 
  In funzione della tipologia di fenomeno o evento considerato,  puo'
essere  effettuata   la   valutazione   probabilistica   della   sola
pericolosita' o del rischio; quest'ultima e' effettuata dove e quando
e' possibile la valutazione, ancorche' speditiva, dei possibili danni
a elementi vulnerabili. 
  La fase di previsione si articola nelle seguenti attivita',  svolte
anche attraverso l'utilizzo di  apparati  e  strumenti  hardware,  di
software e di modelli: 
    a) integrazione e assimilazione di dati osservati e  informazioni
disponibili ed elaborazione di previsioni sulla natura,  l'estensione
geografica, l'evoluzione temporale, l'intensita' e la magnitudo degli
eventi attesi; 
    b) previsione degli effetti che il manifestarsi  di  tali  eventi
puo' determinare sul territorio; 
    c) valutazione del livello di pericolosita' o di  rischio,  anche
confrontando  le  previsioni  elaborate  con   criteri   decisionali,
predefiniti e adottati; 
    d) divulgazione dei risultati delle attivita' precedenti. 
  Le modalita' con cui i  soggetti  competenti  attuano  la  fase  di
previsione variano a seconda  della  tipologia  di  rischio,  e  sono
definite, con indicazioni operative del Capo del  Dipartimento  della
protezione civile adottate con le modalita' di cui al paragrafo 5. 
  3.2 Fase di monitoraggio e sorveglianza. 
  La fase di monitoraggio e  sorveglianza  consiste  nella  raccolta,
concentrazione e condivisione di dati rilevati da strumenti, apparati
e reti di  monitoraggio,  nonche'  di  informazioni  non  strumentali
reperite localmente, ove  possibile  o  necessario  anche  attraverso
attivita' territoriali e di presidio, al fine di effettuare e rendere
disponibili dati, informazioni e/o previsioni a  breve  termine,  per
consentire di confermare gli scenari di evento o di rischio  previsti
e di  aggiornarli  a  seguito  dell'evoluzione  dell'evento  in  atto
potendo  questo  manifestarsi  con  dinamiche   diverse   da   quelle
prefigurate. 
  La fase di monitoraggio e sorveglianza si articola  nelle  seguenti
attivita', svolte anche attraverso l'utilizzo di strumenti e apparati
hardware, software e di modelli matematici: 
    a) elaborazione, composizione, integrazione,  e  rappresentazione
di (i) dati di monitoraggio, rilevati da  piattaforme  satellitari  o
aeree, da apparati e stazioni strumentali e reti a terra e  in  mare,
(ii) informazioni provenienti dal  territorio,  anche  attraverso  il
presidio, e (iii) ulteriori dati e informazioni tematiche, ambientali
e storiche, ove disponibili; 
    b) previsione a breve termine, ove possibile, dell'evoluzione  di
un evento e dei relativi effetti; 
    c) valutazione dello scenario di rischio in  atto,  e  previsione
della sua evoluzione  spazio-temporale  e  di  intensita'  nel  breve
termine anche confrontando i dati di  monitoraggio,  le  informazioni
provenienti dal territorio,  e  gli  ulteriori  dati  e  informazioni
disponibili con criteri decisionali, predefiniti e adottati; 
    d) divulgazione dei risultati delle attivita' precedenti. 
  Le modalita' con cui i  soggetti  competenti  attuano  la  fase  di
monitoraggio e sorveglianza variano  a  seconda  della  tipologia  di
rischio, dei livelli di allerta,  o  dello  stato  di  attivita'  dei
fenomeni, e sono definite, con indicazioni  operative  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile, adottate con  le  modalita'  di
cui al paragrafo 5. 
  3.3 Livelli di allerta e fasi operative  dei  piani  di  protezione
civile. 
  Alle valutazioni rappresentate dai livelli di  pericolosita'  o  di
rischio  corrispondono  i  livelli  di  allerta  del  sistema   della
protezione civile, preposti all'attivazione delle azioni di contrasto
preventivo degli eventi e dei conseguenti effetti, di preparazione  e
di gestione dell'emergenza, come definite nelle  fasi  operative  dei
piani di protezione civile. 
  A ciascun livello di pericolosita' o di  rischio  e'  associato  un
livello di allerta, rappresentato da  un  codice  colore,  a  cui  e'
associata la definizione sintetica dello scenario di evento  e  degli
effetti attesi. 
  Per ciascuna tipologia di rischio,  le  indicazioni  operative  del
Dipartimento della protezione civile adottate con le modalita' di cui
al paragrafo 5, definiscono: 
    a)  le  condizioni  per   la   diramazione   del   messaggio   di
allertamento; 
    b) il soggetto  competente  alla  diramazione  del  messaggio  di
allertamento,  secondo  l'articolazione  di  competenze  e   funzioni
definite dall'ordinamento per  i  diversi  livelli  territoriali,  in
ossequio al principio di precauzione e di omogeneita' organizzativa; 
    c) i contenuti minimi del messaggio di allertamento; 
    d) la relazione tra i livelli di pericolosita' o  di  rischio,  i
livelli di allerta, e le  fasi  operative  dei  piani  di  protezione
civile ai diversi livelli  territoriali,  da  attivare  per  ciascuna
tipologia di rischio, anche considerando contesti multi-rischio. 
  Il livello di allerta comporta per  i  comuni  l'attivazione  delle
fasi operative previste nel proprio piano di protezione civile. 
  La regione,  nonche'  gli  enti  locali,  ciascuno  nell'ambito  di
propria competenza, valutano se attivare una fase operativa, e  quale
fase operativa attivare, in considerazione dello  scenario  previsto,
della  probabilita'  di  accadimento  dei  fenomeni,  della  distanza
temporale dall'effettivo verificarsi della previsione e della propria
capacita' di risposta. 
  In relazione al Sistema di allertamento per  i  singoli  rischi  si
rinvia alle seguenti direttive e decreti: 
    a) per il rischio idrogeologico e  idraulico,  la  direttiva  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio  2004,  recante
«Indirizzi operativi per la  gestione  del  sistema  di  allertamento
nazionale per  il  rischio  idrogeologico  e  idraulico  ai  fini  di
protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11
marzo  2004,  nonche'  la  nota  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione  civile,  prot.  n.  7117  del  10  febbraio   2016,   con
indicazioni operative su «Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei
messaggi  del  Sistema  di  allertamento  nazionale  per  il  rischio
meteo-idrogeologico e idraulico  e  della  risposta  del  sistema  di
protezione civile»; 
    b) per il rischio da maremoto, la direttiva  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, recante «Istituzione del
Sistema d'allertamento nazionale per i maremoti generati da  sisma  -
SiAM», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 e
il decreto del Capo del Dipartimento  del  2  ottobre  2018,  recante
«Indicazioni alle componenti ed alle strutture operative del Servizio
nazionale  della  protezione   civile   per   l'aggiornamento   delle
pianificazioni  di  protezione  civile  per  il   rischio   maremoto»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018; 
    c) per il rischio  valanghe,  la  direttiva  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  del  12  agosto  2019,  recante  «Indirizzi
operativi per la gestione organizzativa e funzionale del  sistema  di
allertamento  nazionale  e  regionale  e  per  la  pianificazione  di
protezione civile  territoriale  nell'ambito  del  rischio  valanghe»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2019; 
    d) per il rischio vulcanico,  la  direttiva  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 14 febbraio  2014,  recante  «Disposizioni
per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il  rischio
vulcanico del Vesuvio», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  108
del 12 maggio 2014, il decreto del Capo Dipartimento della protezione
civile del 2 febbraio 2015, recante «Indicazioni  alle  componenti  e
alle strutture operative del Servizio nazionale  per  l'aggiornamento
delle  pianificazioni   di   emergenza   ai   fini   dell'evacuazione
cautelativa della popolazione della zona rossa dell'area  vesuviana»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del  31  marzo  2015  e  il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016,
recante «Disposizioni per  l'aggiornamento  della  pianificazione  di
emergenza per il rischio  vulcanico  dei  Campi  Flegrei»  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016. 
4. Organizzazione di IT-Alert. 
  4.1 Scopi. 
  Il  Servizio  nazionale  della  protezione  civile  utilizza  anche
IT-Alert per informare la popolazione affinche' quest'ultima valuti e
adotti le misure di autoprotezione di cui al comma 4.5,  in  rapporto
alla specifica tipologia di rischio e al contesto di riferimento. 
  Con IT-Alert, il Dipartimento della protezione civile, le regioni e
i comuni, ciascuna per le  proprie  competenze,  possono  trasmettere
«messaggi  IT-Alert»  per  informare  la  popolazione  attraverso  la
tecnologia «cell broadcast», scelta dal legislatore. 
  4.2 Interoperabilita'. 
  IT-Alert  adotta  lo  standard  internazionale   «Common   Alerting
Protocol» (CAP) per garantire la completa interoperabilita' con altri
sistemi, nazionali e internazionali, di  divulgazione  di  allerte  e
allarmi di emergenza e avvisi pubblici. 
  Il Capo del  Dipartimento  della  protezione  civile,  con  proprie
indicazioni operative adottate con le modalita' di cui  al  paragrafo
5, definisce il profilo italiano del CAP,  denominato  «CAP-IT»  che,
rispettando lo standard internazionale, lo allinea alle specifiche  e
alle necessita' del Servizio nazionale della protezione civile. 
  4.3 Canali. 
  IT-Alert puo' diramare messaggi attraverso  i  seguenti  canali  di
comunicazione: 
    il canale istantaneo «cell broadcast», gestito  in  autonomia  da
ciascun  operatore  nazionale  di  telefonia  mobile  per  le   celle
telefoniche di propria competenza, attraverso  cui  i  messaggi  sono
ricevuti dalla popolazione sui «terminali  utente»  presenti  in  una
determinata area geografica individuata dalla copertura locale  delle
reti mobili (ad esempio, i telefoni cellulari, smartphone, tablet); 
    la «App» per «smartphone», attraverso la quale il messaggio viene
ricevuto da un cellulare sul quale  sia  stata  installata  la  «App»
stessa, e in presenza di connessione dati; 
    il canale pubblico «Machine  to  Machine»  (M2M),  attraverso  il
quale altre «App» e altri sistemi per la comunicazione  di  emergenza
utilizzati dalle componenti del Servizio nazionale  della  protezione
civile possono essere alimentate con i messaggi IT-Alert per la  loro
ulteriore propagazione. 
  4.4 Organizzazione. 
  Un «messaggio IT-Alert» e' inviato in applicazione  di  indicazioni
operative e  procedure  definite  secondo  i  principi  di  cui  alla
presente direttiva e dei criteri minimi indicati  al  paragrafo  4.5,
assicurando che nelle singole indicazioni operative e procedure siano
previsti  sistemi  di  tracciabilita'  immodificabili  e  modelli  di
segnalazione anonima di  eventuali  criticita'  nell'operativita'  di
IT-Alert, anche allo  scopo  di  introdurre  possibili  correttivi  o
misure di adeguamento, nonche' per assicurare  una  comunicazione  il
piu' possibile omogenea a scala nazionale, nel rispetto dei  principi
di  precauzione,  sussidiarieta'  e  omogeneita'  organizzativa.   Le
procedure sono individuate sulla base delle indicazioni operative del
Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  adottate  con  le
modalita' di cui al paragrafo 5. 
  4.5 Messaggi IT-Alert e misure di autoprotezione. 
  In  riferimento  a  quanto  prescritto  dall'art.  31  del  decreto
legislativo n. 1 del 2018 «Codice di protezione civile» e  successive
modificazioni, e fermo restando quanto  riportato  al  comma  1.2  in
relazione alla messa in atto di specifiche  azioni  di  tutela  della
collettivita' e del singolo, il «messaggio IT-Alert» ha lo  scopo  di
informare la popolazione di situazioni previste o in atto al fine  di
consentire a quest'ultima  la  quanto  piu'  tempestiva  adozione  di
misure di autoprotezione. 
  Le misure di autoprotezione da attivarsi da parte della popolazione
si distinguono in: 
    a) attivita'  preparatorie,  anche  informative,  e  associate  a
modifiche dei comportamenti abituali; 
    b) attivita' di messa in sicurezza; 
    c) attivita' di aggiornamento informativo sull'evento e sui  suoi
sviluppi anche mediante  la  fruizione  dei  canali  di  informazione
ufficiali  ulteriori  e  diversi  rispetto  a  quelli  utilizzati  da
IT-Alert. 
  Un «messaggio IT-Alert» e' preparato  e  inviato  dal  Dipartimento
della protezione civile, dalle regioni e  dai  comuni,  in  relazione
allo stato di sviluppo del sistema e secondo le rispettive competenze
previste dal decreto  legislativo  n.  1  del  2018,  sulla  base  di
indicazioni operative del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile adottate con le modalita' di cui al paragrafo 5. 
  Un «messaggio IT-Alert» e' di una delle seguenti tipologie: 
    messaggio di «ALLERTA». Puo' conseguire  alla  fase  previsionale
del sistema di allertamento, e informa di una possibile situazione di
rischio che puo'  essere  mitigata  dalla  popolazione  adottando  le
misure di  autoprotezione  di  cui  alla  lettera  a).  Utilizza  una
modalita' di diramazione automatica o semi-automatica; 
    messaggio  di  «PERICOLO!».  Puo'   conseguire   alla   fase   di
monitoraggio e sorveglianza e, ove diramato, utilizza  una  modalita'
automatica che interviene al superamento di  soglie  strumentali  e/o
modellistiche, compatibili con l'incertezza intrinseca  dei  fenomeni
naturali e con  i  limiti,  anche  tecnologici,  degli  strumenti  di
monitoraggio in tempo reale. Il messaggio informa di  una  situazione
di rischio che puo' essere mitigata dalla  popolazione  adottando  le
misure di cui alle lettere b) e c); 
    messaggio di  «EMERGENZA».  Diramato  in  modalita'  manuale,  si
riferisce a eventi  in  corso  o  ad  una  fase  di  post-evento.  Il
messaggio informa, allorquando possibile, su di una grave  situazione
avvenuta o in corso per la quale e'  fortemente  consigliato  che  la
popolazione adotti le misure di cui alle lettere b) e c); 
    messaggio di «TEST». Diramato in  modalita'  manuale  durante  la
fase di sperimentazione e comunque periodicamente,  ha  lo  scopo  di
verificare il funzionamento del sistema e la corretta  configurazione
dei dispositivi e dei terminali; 
    messaggio  di  «ESERCITAZIONE».  Diramato  in  modalita'  manuale
durante  periodi  predeterminati,  ha  lo  scopo  di  verificare   il
funzionamento delle procedure che saranno messe in atto  in  caso  di
emergenze reali. 
  Per rendere il piu' possibile omogenea l'informazione trasmessa,  i
messaggi  IT-Alert  adottano  uno  schema  minimo  che  prevede   una
intestazione, l'indicazione  della  tipologia  del  messaggio,  dello
scenario di evento, se possibile, e del  periodo  di  tempo  relativi
alla situazione  comunicata.  Il  «messaggio  IT-Alert»  puo'  essere
integrato con ulteriori informazioni in funzione della tipologia  del
messaggio stesso e dello scenario di evento. 
  IT-Alert e i suoi messaggi si adeguano ai principi di  trasparenza,
di sussidiarieta', di auto-responsabilita' e di autoprotezione  della
popolazione, e di omogeneita' comunicativa, fermi restando i  vincoli
tecnologici,  strumentali,  e  dei  modelli  previsionali   adottati,
nonche' il  riferimento  alla  locale  pianificazione  di  protezione
civile. 
  4.6 Sperimentazione di IT-Alert. 
  Attese le novita' di IT-Alert  ed  essendo  noti  i  limiti,  anche
tecnologici,  del  canale  «cell  broadcast»,  che  non  consente  al
mittente di conoscere l'avvenuta o la mancata ricezione dei  messaggi
inviati, si rende necessario  un  periodo  di  sperimentazione  della
durata di ventiquattro mesi, di cui gli ultimi sei volti  a  valutare
gli esiti della sperimentazione. 
  Durante  tale  periodo  gli  esiti  della  sperimentazione,  e  gli
eventuali  possibili  correttivi,  saranno  valutati  da  un'apposita
Commissione tecnica i cui componenti, individuati in  numero  di  due
dalla Commissione speciale  di  protezione  civile  della  Conferenza
delle  regioni  e  delle  province  autonome,  due  dall'Associazione
nazionale comuni italiani, due dalla Commissione per la previsione  e
la prevenzione dei  grandi  rischi,  e  uno  dal  Dipartimento  della
protezione civile, operano a titolo gratuito. 
  La Commissione tecnica e'  coordinata  dal  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile, che  potra'  delegare  il  direttore  di  un
Ufficio del Dipartimento della protezione civile. 
  La Commissione  tecnica  si  insediera'  all'avvio  della  fase  di
sperimentazione, e alla stessa saranno inviati dal Dipartimento della
protezione civile rapporti periodici derivanti dalle segnalazioni che
perverranno dai soggetti operanti nel Sistema  di  allarme  pubblico,
che  saranno  oggetto  di  valutazione  periodica  da   parte   della
Commissione tecnica. Nei sei mesi finali  della  sperimentazione,  la
Commissione tecnica redigera' un rapporto  sulla  sperimentazione  di
IT-Alert, valutandone le prestazioni, specifiche  e  generali,  anche
suggerendo eventuali integrazioni, modificazioni e azioni correttive. 
  Per pervenire a regime a  un  sistema  di  invio  automatico  della
messaggistica diretta a comunicare alla  popolazione  il  livello  di
allerta,  le  attivita'  di  sperimentazione  sono   finalizzate   ad
individuare le modalita' e la  tempistica  di  invio  automatico  dei
messaggi IT-Alert. 
  Decorsi i ventiquattro mesi,  ove  siano  necessarie  integrazioni,
modifiche o azioni correttive, IT-Alert per  i  successivi  sei  mesi
operera'  in  regime  transitorio  per  consentire  gli   adeguamenti
necessari, decorsi i quali il  Servizio  di  allarme  pubblico  sara'
operativo. 
  I componenti della  Commissione  tecnica  operano  nell'ambito  dei
doveri d'ufficio. Per la partecipazione  alla  Commissione  non  sono
dovuti ai componenti indennita', rimborsi spese, compensi, gettoni di
presenza o altri emolumenti comunque denominati. 
 
5. Indicazioni operative del Capo del Dipartimento  della  protezione
  civile. 
 
  Ai  fini  di  un'ampia  condivisione  e  per  garantire  un  quadro
coordinato su tutto il territorio nazionale e  l'integrazione  tra  i
sistemi di protezione civile ai  diversi  livelli  organizzativi,  le
indicazioni operative di cui alla presente  direttiva  sono  adottate
previa intesa in sede tecnica  acquisita  nell'ambito  di  un  tavolo
composto da rappresentanti del Dipartimento della protezione  civile,
delle regioni e dell'Associazione nazionale comuni italiani. 
  Per le indicazioni operative di cui al paragrafo 3.1 della presente
direttiva il citato tavolo tecnico e' composto da rappresentanti  del
Dipartimento della protezione civile e delle regioni. 
  I componenti del tavolo  tecnico  operano  nell'ambito  dei  doveri
d'ufficio. Per la partecipazione alla Commissione non sono dovuti  ai
componenti indennita', rimborsi spese, compensi, gettoni di  presenza
o altri emolumenti comunque denominati. 
6. Norme di salvaguardia. 
  Per le Province autonome di Trento e di Bolzano  restano  ferme  le
competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative  norme
di attuazione, ai sensi dei quali  provvedono  alle  finalita'  della
presente direttiva. 
    Roma, 23 ottobre 2020 
 
                      Il Presidente del Consiglio dei ministri: Conte 

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari  esteri,  n.
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